Archivio provinciale

ARCHIVIO STORICO DELLA PROVINCIA
DEI FRATI MINORI CAPPUCCINI DELLA SARDEGNA

REGOLAMENTO

 

TITOLO I: Sede e modalità di accesso

Art 1 – L’Archivio storico della Provincia dei Frati Minori Cappuccini della Sardegna ha sede presso i locali del Convento Maggiore (Sant’Antonio), sito in viale Sant’Ignazio da Laconi, 92 09123 Cagliari, e-mail archivio@cappuccinisardegna.it

Art. 2 – La consultazione dell’Archivio è possibile nei seguenti orari: lunedì, mercoledì e giovedì e sabato dalle ore 15:00 alle ore 18:00

 

TITOLO II: Norme relative al servizio di consultazione

Art. 3 – L’Archivio mette il proprio materiale a disposizione dei Frati Cappuccini e di quanti ne facciano espressa e motivata richiesta, in particolare studiosi e ricercatori ecclesiastici e laici.

Art. 4 – Possono essere consultati solo i documenti anteriori agli ultimi 70 anni, o anche prima della scadenza dei termini suindicati, previa autorizzazione del Ministro provinciale o suo delegato. La consultazione di documenti definiti come riservati o relativi a situazioni private di persone può concedersi solo su previa ed esplicita autorizzazione da parte del Ministro Provinciale o di suo delegato, apposta sulla domanda presentata dal richiedente.

Art. 5 – L’ammissione degli studiosi alla consultazione è affidata all’Archivista Provinciale, il quale valuterà le richieste sulla base dei requisiti del richiedente. Per poter accedere all’Archivio è richiesta l’esibizione di un documento d’identità valido.

Art. 6 – Lo studioso può essere ammesso alla consultazione dell’Archivio dopo aver presentato una regolare domanda, nella quale siano indicati i fondi che intende consultare, i motivi della ricerca e sia dichiarato esplicitamente il suo impegno a far pervenire all’archivio un esemplare della pubblicazione effettuata utilizzando la ricerca nell’archivio.

Art. 7 – Le richieste di documenti, effettuate mediante apposite schede, non devono essere superiori a n. 5 pezzi archivistici per seduta, salvo particolari deroghe concesse dall’Archivista Provinciale. La distribuzione cessa mezz’ora prima della chiusura.

Art. 8 -È proibito agli studiosi durante fa consultazione:

  • apporre sui documenti annotazione di qualsiasi tipo, anche a matita;
  • scrivere o prendere appunti appoggiando fogli o quaderni sopra i documenti;
  • fotografare i documenti senza il permesso dell’Archivista Provinciale;
  • scomporre i documenti dall’ordine in cui si trovano o estrarre documenti per qualsiasi In caso di necessità dovrà essere richiesta l’assistenza dell’Archivista Provinciale;
  • tenere sul tavolo di consultazione borse, contenitori, cibo o bevande.

Art. 9 – I pezzi archivistici ricevuti in consultazione dovranno essere restituiti ogni volta all’Archivista Provinciale, ricomposti nello stato in cui sono stati consegnati e completamente ricondizionati.

Art. 10 – Con l’ingresso in archivio, gli studiosi si obbligano a far pervenire all’archivio copia del proprio elaborato relativo alle fonti archivistiche utilizzate.

Art. 11 – 11 materiale archivistico è escluso dal prestito.

Art. 12 – È proibito agli studiosi il prelievo diretto dei documenti dalla loro collocazione.

Art. 13 – Per nessun motivo è permesso di portare i documenti fuori dalla sede dell’Archivio. In casi eccezionali, come mostre o simili, l’autorità competente può autorizzare la concessione dei documenti archivistici ad enti e istituzioni che ne facciano motivata richiesta, dietro esplicite e concordate garanzie assicurative.

 

TITOLO III: Norme relative al servizio di riproduzione

Art. 14 – L’ Archivista Provinciale può rifiutare la consultazione delle opere di maggior pregio o in cattivo stato di conservazione, motivandone le ragioni. I documenti in precario stato di conservazione sono accessibili in riproduzioni digitali.

Art. 15 – Coloro che intendono effettuare riproduzioni di documenti sono tenuti a fare domanda scritta, elencando analiticamente il materiale da riprodurre. La riproduzione fotostatica o fotografica dovranno essere autorizzate dall’Archivista Provinciale su apposita richiesta e dopo essersi assicurato dello stato di conservazione dei documenti. La riproduzione deve avvenire esclusivamente nella sede dell’archivio.

Art. 16 – L’esecuzione di fotografie di materiale archivistico con mezzi propri è da effettuare senza flash per i documenti anteriori al sec. XIX. Non sono consentite fotocopie del materiale anteriore al secolo XIX.

 

Art, 17 – Il permesso di riproduzione non attribuisce nessun diritto di proprietà artistica o letteraria innanzi a terzi. La pubblicazione delle riproduzioni da parte degli studiosi è soggetta a specifica autorizzazione rilasciata dall ‘Archivista.

Art. 18 – Nonostante il principio generale di facilitare l’accesso alla documentazione per mezzo di fotocopie o fotografie, non è consentito riprodurre interi fondi dell’archivio.

 

TITOLO IV: Norme finali

Art. 19 – Il presente Regolamento dovrà essere preso in visione e fedelmente osservato da tutti coloro che usufruiscono dell’Archivio.

Art. 20 A chiunque trasgredisca le norme del presente Regolamento potrà essere interdetta temporaneamente o definitivamente la consultazione degli atti conservati nell’Archivio.

 


 

ARCHIVIO STORICO DELLA PROVINCIA
DEI FRATI MINORI CAPPUCCINI DELLA SARDEGNA

STATUTO

 

Art. I – L’Archivio storico della Provincia dei Frati Minori cappuccini è l’istituto che raccoglie, conserva, organizza e rende disponibile per lo studio e la ricerca la documentazione prodotta dall’ente Provincia e dai conventi da essa dipendenti.

Art. 2 – La Provincia dei Frati Minori Cappuccini di Sardegna e Corsica individua nell’archivio, quale complesso degli atti e dei documenti prodotti o acquisiti nel corso della propria attività, un servizio essenziale per garantire la salvaguardia della memoria storica. A tal fine riconosce la necessità di un corretto funzionamento del servizio archivistico, sia nella fase di produzione degli atti, sia nella successiva fase di archiviazione, ordinamento, inventariazione e conservazione dei documenti, intesi come bene culturale secondo il dettato della legge archivistica nazionale.

Art. 3 – La Provincia organizza il servizio archivistico nel rispetto delle norme contenute nel Codice di diritto canonico e di quelle emanate dalle competenti autorità in materia di archivi ecclesiastici nel rispetto delle norme concordatarie.

Art. 4 – L’Archivio Provinciale persegue come finalità:

  • la conservazione e l’ordinamento della documentazione come garanzia di salvaguardia della memoria storica dell’ente;
  • la consultazione, da parte dei Frati Cappuccini e di quanti ne facciano espressa e motivata richiesta, degli atti e dei documenti, su qualsiasi supporto, da esso conservati e il rilascio di copia, con le modalità stabilite nel Regolamento dell’Archivio;
  • la promozione di ricerca storica e di valorizzazione del patrimonio documentario che costituisce fonte per la storia della Provincia e per la storia locale, in eventuale collaborazione con altri

Art. 5 – La direzione dell’archivio è affidata all’Archivista Provinciale, che risponde del proprio operato al Ministro Provinciale.

Art. 6 – L’ Archivista Provinciale:

  • provvede che siano assicurati la conservazione e l’ordinamento degli atti d’archivio, nonché l’aggiornamento degli strumenti di consultazione, anche mediante l’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche;
  • consente agli studiosi la consultazione dei documenti conservati nell’Archivio supportandoli nell’attività di ricerca;
  • formula programmi tesi a conseguire le finalità di cui all’art. 4 del presente statuto;
  • effettua, ove richiesto, ricerche storiche con finalità pratiche o culturali.